LE LEGGI

Utilizzare bocconi avvelenati è illegale. La legge (L.N. 157/92 art. 21 lett. U) vieta espressamente l'uso di questi mezzi e prevede sanzioni penali (art. 30 comma H) per chi contravvenga a questo divieto.

Uccidere gli animali è espressamente vietato dalla legge 473/94 (modifica 727 c.p.), nel caso in cui gli animali morti siano di proprietà, il reato è perseguibile anche ai sensi dell'art. 638 c.p. con una pena fino ad un anno di reclusione e con una multa fino a € 309,87.

E' importante dire che il reato previsto dall'art. 638 c.p. è punito solo con querela di parte, cioè il proprietario dell'animale deve chiedere espressamente al Giudice (Pretore), entro 3 mesi dal giorno in cui è venuto a conoscenza del fatto, di perseguire la persona o le persone che hanno ucciso o danneggiato l'animale.

 

DENUNCIATE I FATTI!

I veleni dispersi sul territorio sotto forma di esche, costituiscono un grave pericolo per gli animali. E' importante denunciare i fatti accaduti dando alle Autorità competenti ogni indicazione utile per smascherare e punire gli avvelenatori. La denuncia è importante anche al fine di stendere una mappatura completa della zona dove si siano verificati gli avvelenamenti e per avere dati più precisi sull'entità del fenomeno.