Regolamenti del verde pubblico e privato

Art. 53 Regolamento Polizia Urbana, art. 86 Regolamento del Verde Pubblico e Privato, artt. 22-24 Regolamento per la tutela del benessere degli animali in città.

Nelle Aree Cani è consentito ai proprietari di far correre e giocare liberamente gli animali, senza guinzaglio e museruola, sotto la propria vigile responsabilità.

E' tuttavia obbligo dei proprietari evitare che i cani costituiscano pericolo per le persone o per gli altri animali, o arrechino danni a cose, e a tale scopo essere muniti di guinzaglio e trattenere i cani ogni qualvolta se ne presenti la necessità o opportunità.

Il proprietario o l'accompagnatore, è civilmente e penalmente responsabile di ogni azione del cane da lui condotto.

Si ricorda inoltre che:

A garanzia dell'igiene e a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani e a chiunque li accompagni, quando siano condotti in spazi pubblici, di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta degli escrementi e di depositare i medesimi nei contenitori di rifiuti solidi urbani.

  • È vietato l'accesso all'area per i cani affetti da malattie infettive
  • Al di fuori delle aree loro dedicate, i cani devono essere tenuti al guinzaglio, anche nelle aree verdi
  • Se di taglia grossa o media o di indole mordace, devono essere anche muniti di museruola
  • Nelle aree giochi per bambini, i cani non possono entrare

Per i trasgressori il Regolamento di Polizia Veterinaria prevede una sanzione di 430,39 Euro

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