Regole fondamentali da seguire, se si ha un cane:

è obbligatoria l'iscrizione del proprio cane all'anagrafe canina del comune di residenza

L'anagrafe canina costituisce il primo indispensabile presupposto per la tutela degli animali di affezione (randagi) e per la prevenzione del randagismo e si rivela il più efficace deterrente contro l'abbandono dei cani.

Si ricorda che chiunque ometta di iscrivere il proprio cane all’anagrafe può essere punito con una sanzione amministrativa
da Euro 103,00 a Euro 619,00.

Vedi allegati:

mod. 2 - mod. 4

Ai sensi della L.R. 4/09/1990 n. 39 e della Legge 281/1991 si deve provvedere all'iscrizione:

  • entro il 3° mese di vita dell'animale
  • entro 30 giorni dalla data dell'acquisto o dell'inizio della detenzione per gli esemplari che non siano già iscritti all'anagrafe canina regionale.

Il proprietario o il detentore ha altresì l'obbligo di denunciare al Comune di residenza, entro 15 giorni:

  • lo smarrimento accidentale del cane
  • la sottrazione del cane, allegando copia di denuncia all'autorità giudiziaria
  • la cessione del cane, comunicando contestualmente le generalità e l'indirizzo del nuovo proprietario
  • la morte del cane, allegando il certificato veterinario o quello del servizio pubblico che ha curato il ritiro dell'animale
  • la variazione di residenza
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